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Cambiare Cognome in Italia: Guida Passo Passo alla Procedura e ai Requisiti Essenziali

Angela Gemito Ott 15, 2025

Il cognome è molto più di una semplice etichetta anagrafica: è parte integrante della nostra identità, un ponte con la storia familiare e la comunità. Non a caso, la legislazione italiana lo considera un elemento fondamentale dello stato civile. Tuttavia, possono emergere motivazioni profonde e legittime che spingono un cittadino a desiderare una modifica. Cambiare cognome in Italia è un percorso possibile, sebbene non automatico, che richiede di seguire una precisa procedura amministrativa disciplinata dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modifiche (tra cui il D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54). L’autorità competente a valutare e concedere l’eventuale variazione è il Prefetto della provincia di residenza.

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Quando la Legge Permette di Cambiare Cognome

Non basta una semplice preferenza estetica o un capriccio per ottenere il via libera alla modifica. La normativa italiana, infatti, subordina il cambiamento o l’aggiunta di un cognome a motivazioni considerate “rilevanti”. Storicamente, la giurisprudenza ha mantenuto un approccio restrittivo, bilanciando l’interesse individuale con l’interesse pubblico alla stabilità e alla corretta identificazione delle persone nel tempo.

Le principali circostanze che possono giustificare una richiesta includono:

  1. Cognome Ridicolo o Vergognoso: Si tratta del caso in cui il cognome, per la sua origine o per un’evoluzione semantica, esponga chi lo porta al ludibrio o al discredito (ad esempio, cognomi che richiamano oscenità o situazioni spiacevoli).
  2. Cognome Rivelante l’Origine Naturale: Riguarda, in particolare, i cognomi attribuiti in passato agli orfani o ai “trovatelli” (come “Trovato”, “Esposito” in alcune zone) che possano rivelare l’assenza di riconoscimento da parte dei genitori. Per questi specifici casi, l’iter è semplificato e non prevede oneri di bollo.
  3. Altri Motivi Eccezionali: Questa è la categoria più ampia e complessa. Può riguardare la necessità di ripristinare il cognome originario precedentemente modificato, l’aggiunta di un cognome materno (se non già attribuito alla nascita, come previsto dalle nuove norme dal 2022) o, ancora, la richiesta di assumere un cognome familiare estinto o di particolare importanza storica, purché non sia un cognome celebre che possa trarre in inganno (ad esempio, assumere il cognome “Cavour”). Il Prefetto esercita in queste valutazioni una discrezionalità amministrativa molto ampia.

La Procedura Amministrativa: Dalla Domanda al Decreto Definitivo

Il processo per richiedere la modifica del cognome si articola in diverse fasi, tutte gestite dalla Prefettura competente (quella di residenza o del luogo di trascrizione dell’atto di nascita).

Fase 1: Presentazione dell’Istanza

Il primo passo è la redazione della domanda di cambiamento del cognome indirizzata al Prefetto. L’istanza deve essere corredata da:

  • Marca da bollo da € 16,00 (salvo i casi di cognome ridicolo/vergognoso o che rivela l’origine naturale).
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante dati anagrafici, residenza, stato di famiglia e cittadinanza.
  • Documentazione probatoria che supporti in modo dettagliato e convincente le motivazioni addotte (ad esempio, documenti che dimostrino il disagio o l’importanza storica del cognome).
  • Fotocopia di un documento di identità.

Fase 2: L’Istruttoria della Prefettura

Dopo l’invio, la Prefettura avvia l’istruttoria. Se il Prefetto valuta la motivazione come fondata, emette un Decreto Provvisorio di autorizzazione alla pubblicazione.

Fase 3: La Pubblicazione

Questo decreto autorizza l’affissione di un avviso contenente il sunto della domanda all’Albo Pretorio del Comune di residenza e del Comune di nascita (se diversi). L’affissione deve durare 30 giorni consecutivi.

Un dato importante da considerare: l’affissione serve a dare pubblicità alla richiesta, permettendo a chiunque ne abbia interesse di presentare opposizione al Prefetto entro lo stesso termine di 30 giorni. Questo meccanismo garantisce la tutela di eventuali terzi contro cambiamenti che possano ledere i loro diritti (ad esempio, l’uso improprio di un cognome familiare).

Fase 4: Il Decreto Definitivo e la Trascrizione

Trascorsi i 30 giorni senza opposizioni (o, in caso di opposizioni, dopo la loro eventuale reiezione da parte del Prefetto), il richiedente trasmette alla Prefettura la relazione di avvenuta affissione. A quel punto, il Prefetto emette il Decreto Definitivo di concessione del cambiamento del cognome.

Il decreto definitivo deve essere poi trascritto e annotato a cura dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita e di residenza. Solo da questo momento la variazione diventa effettiva e si procede con la richiesta di nuovi documenti (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.) con i dati rettificati.

I Costi e i Tempi della Procedura

I costi diretti per la procedura, salvo i casi di esenzione previsti dall’art. 93 del D.P.R. 396/2000, sono limitati principalmente alle marche da bollo da € 16,00: una per la domanda iniziale, una per il Decreto Provvisorio e una per il Decreto Definitivo, per un totale di € 48,00. A questi possono aggiungersi i costi di spedizione o di eventuale assistenza legale.

Per quanto riguarda i tempi, non esiste una tempistica rigida per l’intero processo. La legge prevede che l’istruttoria della Prefettura si concluda generalmente entro 120 giorni, ma il tempo complessivo varia in base alla complessità del caso, ai tempi di rilascio dei documenti richiesti e, soprattutto, alla fase di affissione e attesa delle opposizioni (che dura 30 giorni). È realistico considerare che, in assenza di intoppi, l’intero iter possa richiedere dai 4 ai 7 mesi.

È fondamentale essere consapevoli che, sebbene la procedura sia formalmente snella, il tasso di accoglimento delle istanze non è elevato. Molti richiedenti si vedono respingere la domanda per mancanza di “motivi eccezionali” sufficientemente documentati. Contro il diniego del Prefetto, l’unica via percorribile è il ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), che comporta costi legali e processuali significativamente più elevati, partendo in genere da diverse centinaia di euro.

Riferimenti Normativi Utili

Per approfondimenti e per scaricare la modulistica ufficiale, si consiglia di consultare sempre il sito web della propria Prefettura o i riferimenti diretti sulla normativa vigente:

  • D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile).
  • Sito istituzionale del Ministero dell’Interno – Area Prefetture.

Domande Frequenti (FAQ)

1. Chi è l’autorità competente per decidere sul cambio cognome?

L’autorità competente è il Prefetto della provincia di residenza del richiedente o del luogo dove è trascritto l’atto di nascita. La domanda deve essere indirizzata al Prefetto, che valuta la fondatezza e la rilevanza delle motivazioni addotte. L’Ufficio di Stato Civile del Comune interviene solo successivamente per l’affissione dell’avviso e la trascrizione del decreto definitivo.

2. Quali sono i casi in cui non devo pagare le marche da bollo?

L’esenzione dalla marca da bollo da € 16,00 è prevista per legge quando la richiesta di cambiamento o modifica del cognome è motivata dal fatto che questo è ridicolo, vergognoso o rivela l’origine naturale (ad esempio, per i cognomi attribuiti ai “trovatelli”). In tutti gli altri casi, inclusi i “motivi eccezionali”, è necessario apporre le marche previste.

3. Posso cambiare cognome se voglio assumere quello di un personaggio famoso?

No, in linea di massima non è possibile. La legge vieta espressamente di assumere cognomi di importanza storica o, comunque, tali da indurre in errore circa l’identità del richiedente o l’appartenenza a famiglie illustri. L’obiettivo della norma è evitare confusioni, appropriazioni indebite di identità o la ricerca di un indebito vantaggio.

4. Quanto tempo ho per cambiare i documenti dopo l’approvazione del Prefetto?

Una volta ottenuto il Decreto Definitivo di cambiamento del cognome e la sua annotazione sui registri dello Stato Civile, non esiste un termine perentorio per il cambio dei documenti di identità (carta d’identità, patente, passaporto). Tuttavia, è fondamentale procedere tempestivamente, poiché l’uso di documenti non aggiornati può creare problemi e incongruenze legali e amministrative nella vita quotidiana.

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Angela Gemito

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