Ricevere una notifica di multa non è mai un momento piacevole. La prima reazione è spesso la frustrazione o il desiderio immediato di pagare per togliersi il pensiero. Tuttavia, prima di estrarre il portafoglio, è fondamentale fermarsi e considerare se la sanzione sia davvero inoppugnabile. Saper quando puoi contestare una multa e, soprattutto, quali sono i termini stringenti per farlo, può fare la differenza tra un pagamento sgradito e l’annullamento della sanzione.
Il diritto italiano offre al cittadino due principali strade per opporsi a un verbale per infrazione al Codice della Strada (C.d.S.): il ricorso al Prefetto o l’opposizione davanti al Giudice di Pace. La scelta è alternativa: una volta imboccata una via, l’altra è preclusa, a meno che non si tratti di un ricorso al Giudice di Pace contro l’ordinanza di rigetto del Prefetto.

I Tempi: Il Cronometro del Ricorso
La variabile tempo è cruciale. Il ricorso al Prefetto deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di contestazione (se immediata) o di notificazione del verbale. Questa è la via più snella e meno costosa (non ci sono spese vive da affrontare), ma se respinta, il Prefetto, in virtù dell’Art. 204 del C.d.S., può ingiungere il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione originale, oltre alle spese. Attenzione: non si può ricorrere al Prefetto se si è già provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
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In alternativa, l’opposizione al Giudice di Pace va proposta entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione. Questa procedura prevede un costo di contributo unificato (che varia in base all’importo della sanzione, ad esempio per multe fino a 1.100 € il contributo è di circa 43 €, oltre le marche da bollo) e, pur seguendo i tempi della giustizia ordinaria, offre la possibilità di esporre la propria tesi in un’udienza e di chiedere la sospensione dell’efficacia del verbale.
La decorrenza dei termini è il punto focale: i giorni si contano dalla data in cui si riceve l’atto. Per il “preavviso di accertamento” (il foglietto sul tergicristallo), non è possibile fare ricorso; bisogna attendere la notifica formale del verbale a casa.
I Pilastri della Contestazione: Quando il Verbale Non è Perfetto
Contestare non significa semplicemente non essere d’accordo. Significa evidenziare un vizio formale o sostanziale dell’atto o dell’accertamento. I motivi validi per l’annullamento di una multa rientrano in poche categorie ben definite e si basano su violazioni della legge:
1. Vizi di Forma e Contenuto del Verbale
Il verbale è un atto pubblico e, come tale, deve contenere elementi essenziali per essere valido. Se manca uno di questi, l’atto è nullo. I difetti più comuni che aprono la strada alla contestazione includono:
- Errori anagrafici o del veicolo: Targa sbagliata, modello di auto inesatto, dati personali errati del trasgressore o del proprietario. Ad esempio, una targa letta male da un autovelox può rendere il verbale annullabile.
- Mancanza degli elementi essenziali: Assenza dell’indicazione della norma violata, mancata menzione del giorno, ora e luogo esatti dell’infrazione, oppure l’assenza dell’indicazione dell’autorità a cui ricorrere.
- Mancanza dell’identificazione dell’agente accertatore: L’agente deve essere identificabile (anche solo tramite il numero di matricola) come previsto dalla normativa.
2. Vizi di Notifica e Tempistiche
L’autorità ha dei tempi perentori entro cui deve notificare l’atto al trasgressore. Secondo l’Art. 201 del C.d.S., la notifica della multa deve avvenire entro 90 giorni dall’accertamento per i residenti in Italia. Se il verbale arriva al 91° giorno, il ricorso ha ottime probabilità di essere accolto per decadenza dei termini.
- Esempio: Un eccesso di velocità rilevato il 1° marzo 2025 deve essere notificato entro il 30 maggio 2025. Un arrivo successivo rende la multa nulla.
3. Vizi di Merito e Fatti Sostanziali
Questi riguardano la fondatezza dell’accertamento stesso e sono i più difficili da provare, richiedendo spesso documentazione o prove concrete.
- Segnaletica assente o non visibile: Ad esempio, il segnale di limite di velocità è coperto da vegetazione o manca il segnale di inizio e fine ZTL. La Cassazione, con diverse sentenze, ha ribadito la necessità della perfetta visibilità e conformità della segnaletica.
- Malfunzionamento degli apparecchi di rilevazione: Autovelox o telecamere non tarate o non sottoposte a verifica periodica. La Corte Costituzionale ha stabilito che gli autovelox devono essere sottoposti a taratura periodica (ogni anno) per garantire l’affidabilità della misurazione. La mancata menzione di tale verifica sul verbale può essere un motivo di ricorso.
- Stato di necessità o forza maggiore: Una documentata emergenza medica che giustifichi un eccesso di velocità o una sosta vietata, ad esempio per accompagnare una persona al pronto soccorso in condizioni critiche.
Un Dettaglio Cruciale: L’Alternatività
Un principio fondamentale stabilito dall’Art. 203 e 204-bis del C.d.S. è che il ricorso al Prefetto e l’opposizione al Giudice di Pace sono tra loro alternativi. Se si presenta ricorso al Prefetto, non è più possibile rivolgersi direttamente al Giudice di Pace contro il verbale, ma solo contro l’eventuale ordinanza di rigetto del Prefetto. Pertanto, la scelta dell’autorità a cui rivolgersi è una decisione strategica che deve tenere conto della natura del vizio che si intende eccepire (un vizio di forma pura è spesso più adatto al ricorso amministrativo al Prefetto).
FAQ Rapide sulla Contestazione della Multa
1. Posso contestare una multa se ho già pagato l’importo ridotto? Assolutamente no. Il pagamento della multa in misura ridotta (entro 5 o 60 giorni) equivale a un’ammissione di colpa e rende inammissibile qualsiasi successivo ricorso, sia al Prefetto che al Giudice di Pace. Il pagamento chiude la possibilità di contestazione.
2. Qual è il termine massimo per la notifica di una multa? Per i residenti in Italia, la multa deve essere notificata entro 90 giorni dalla data dell’infrazione. Se l’autorità notifica il verbale oltre tale termine perentorio, si ha un valido motivo per presentare ricorso per decadenza dei termini.
3. Posso fare ricorso senza l’aiuto di un avvocato? Sì, sia il ricorso al Prefetto che l’opposizione al Giudice di Pace possono essere presentati personalmente dal cittadino, senza obbligo di assistenza legale. Questo permette di limitare i costi, anche se in cause particolarmente complesse un supporto professionale può aumentare le possibilità di successo.
4. Cosa succede se il Prefetto non risponde al mio ricorso? Se il Prefetto non emette l’ordinanza (di archiviazione o di ingiunzione) e non la notifica entro 180 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell’organo accertatore (che ha 60 giorni per trasmetterli), il ricorso si considera automaticamente accolto per “silenzio-assenso” (Art. 203 C.d.S.).
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