Chiamare le forze dell’ordine per rumori molesti è un passo importante che va compiuto solo quando il disturbo supera la soglia della tollerabilità individuale e assume rilevanza penale, ovvero quando il rumore è idoneo a disturbare un numero indeterminato di persone o la quiete pubblica.

1. La Differenza Cruciale: Illecito Civile vs. Reato Penale
Non tutti i rumori molesti giustificano l’intervento dei Carabinieri o della Polizia. È fondamentale distinguere tra un illecito civile (che riguarda i rapporti tra privati) e un reato penale (che coinvolge l’interesse della collettività).
1.1. Illecito Civile: La Normale Tollerabilità
L’illecito civile si configura quando il rumore disturba soltanto un singolo cittadino o una singola famiglia, superando la “normale tollerabilità” stabilita dall’articolo 844 del Codice Civile.
- Ambito: Controversie tra vicini (es. un singolo condomino disturbato).
- Soglia di Riferimento: Il rumore non deve superare di circa 3,5 decibel il rumore di fondo. La soglia esatta viene valutata dal giudice caso per caso, tenendo conto di fattori come l’orario e la zona.
- Chi Interviene: Non le forze dell’ordine, ma l’amministratore di condominio e, in ultima istanza, il Giudice Civile (con un’azione legale per ottenere la cessazione del disturbo e un eventuale risarcimento danni).
1.2. Reato Penale: Il Disturbo della Quiete Pubblica
Il reato penale di “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” (Art. 659 del Codice Penale) scatta quando l’emissione rumorosa è oggettivamente idonea a disturbare un numero indeterminato di persone (ad esempio, gran parte dei condomini di un palazzo, gli abitanti di un intero quartiere).
- Ambito: Tutela della tranquillità e del riposo della collettività.
- Caratteristica: Il rumore deve essere percepibile in modo diffuso e non isolato. Esempi tipici sono feste rumorose in piena notte, schiamazzi che coinvolgono la strada, o attività rumorose come bar o locali.
- Chi Interviene: Carabinieri, Polizia di Stato o Polizia Locale. In questo caso, l’intervento mira a far cessare immediatamente il reato.
2. Quando Chiamare Carabinieri o Polizia: Criteri e Orari
Puoi e devi chiamare i Carabinieri o la Polizia (tramite il numero unico di emergenza 112 o il 113) solo se ritieni che il rumore stia disturbando una pluralità di persone, configurando il reato di disturbo della quiete pubblica.
2.1. L’Elemento Determinante: La Diffusione del Disturbo
L’elemento chiave per l’intervento delle forze dell’ordine è la concreta idoneità della condotta rumorosa a turbare la tranquillità pubblica.
- Se il disturbo è limitato a te o alla tua famiglia: La soluzione è civile. Contatta l’amministratore o un avvocato.
- Se il disturbo è avvertito da un intero condominio, da più appartamenti sullo stesso piano o in verticale, o dagli abitanti della zona (es. rumori da un locale): La situazione può configurare il reato e giustifica l’intervento.
Nota Bene: L’agente o il Carabiniere intervenuto valuterà sul posto l’effettiva portata del rumore e la sua idoneità a disturbare la collettività. È utile se anche altri vicini chiamano o sono disposti a testimoniare il disagio.
2.2. Orari di Silenzio: Un Fattore Aggravante
Sebbene il disturbo alla quiete pubblica possa verificarsi a qualsiasi ora, è innegabile che produrre rumori eccessivi durante le fasce orarie dedicate al riposo rende più facile configurare il reato.
Le fasce orarie di silenzio sono stabilite generalmente dai Regolamenti Comunali e dai Regolamenti Condominiali, ma in linea di massima si distinguono:
| Fascia Oraria | Tipologia di Silenzio | Note |
| Dalle 22:00 / 23:00 alle 7:00 / 8:00 | Silenzio Notturno | La soglia di tollerabilità è molto più bassa (circa 3 dB in più del rumore di fondo). |
| Dalle 13:00 alle 15:00 / 16:00 | Silenzio Pomeridiano | Orario di riposo usuale in molti contesti residenziali. |
- Durante queste fasce, il rumore non deve superare limiti molto ristretti. L’intervento delle forze dell’ordine è più probabile e giustificato.
- Al di fuori di queste fasce, l’intervento è comunque possibile se il rumore è di intensità tale da disturbare un numero indefinito di persone (es. uso di attrezzi molto rumorosi per un periodo prolungato o musica a volume altissimo in un orario inatteso).
3. La Procedura Corretta da Seguire
Prima di ricorrere all’intervento delle forze dell’ordine, è sempre consigliabile seguire una scala di azioni che privilegi la risoluzione amichevole.
3.1. Il Tentativo Amichevole e La Documentazione
- Dialogo Diretto: Il primo passo è sempre parlare con il vicino o il responsabile del rumore, in modo cortese ma fermo. A volte, il responsabile non è consapevole del disturbo che sta arrecando.
- Verifica Regolamenti: Controlla il Regolamento Condominiale e le eventuali Ordinanze Comunali sugli orari di riposo.
- Documentazione: Tieni un diario dei rumori, annotando:
- Data e ora di inizio e fine del disturbo.
- Natura del rumore (musica alta, schiamazzi, lavori, ecc.).
- Il numero di persone che ne sono disturbate (se ne sei a conoscenza).
- Qualsiasi azione intrapresa (es. hai bussato e cosa ti è stato risposto).
3.2. L’Intervento delle Autorità (Quando Necessario)
Se il dialogo non funziona e la situazione configura un potenziale reato, si può procedere con l’intervento delle autorità.
Chi Chiamare in Prima Battuta:
- 112 (Numero Unico di Emergenza) o 113 (Polizia di Stato) / Carabinieri: Sono gli organi competenti per il reato di disturbo della quiete pubblica, specie nelle ore notturne.
- Polizia Locale / Vigili Urbani: Competenti soprattutto per il rispetto delle Ordinanze Comunali e per le misurazioni fonometriche (se dotati di strumentazione).
Cosa Accade Dopo la Chiamata:
- Intervento: Una pattuglia si reca sul posto per constatare l’effettiva idoneità del rumore a disturbare la quiete pubblica.
- Verbale: Se il reato viene accertato, viene stilato un verbale e l’autore del disturbo può essere invitato a cessare immediatamente l’attività rumorosa.
- Denuncia/Querela (Successiva): L’intervento d’ufficio per il reato di disturbo alla quiete pubblica (Art. 659 c.p.) non richiede la querela della persona offesa, ma è la Procura a procedere, anche in base al verbale delle forze dell’ordine.
Importante: Se l’intervento delle forze dell’ordine non basta, l’unica via per una soluzione definitiva è l’azione legale.
4. Cosa Fare in Caso di Persistenza del Problema
Se i Carabinieri o la Polizia intervengono ma il problema si ripresenta, è necessario considerare azioni più strutturate.
4.1. Coinvolgimento dell’Amministratore di Condominio
L’amministratore è la figura di riferimento per far rispettare il regolamento condominiale.
- Richiesta Ufficiale: Invia una comunicazione scritta (PEC o raccomandata) all’amministratore, allegando il tuo diario dei rumori.
- Sanzioni: L’amministratore può, se previsto dal regolamento, comminare sanzioni pecuniarie (multe) al condomino rumoroso.
4.2. Rilevazioni Fonometriche e Azione Legale
In caso di persistenza, la prova oggettiva del superamento dei limiti di tollerabilità è cruciale.
- Richiesta ARPA o Tecnico Specializzato: Rivolgiti all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) o a un tecnico fonometrico privato per una misurazione ufficiale del livello di rumore (dB).
- Azione Giudiziaria: Con le prove raccolte (diario, testimonianze di altri condomini, eventuale verbale delle forze dell’ordine, rilevazioni fonometriche), puoi agire in sede civile (Art. 844 c.c.) per ottenere:
- Un ordine del giudice per la cessazione del disturbo.
- Il risarcimento dei danni (se provati, ad esempio con certificati medici che attestano problemi di insonnia o stress).
5. Riepilogo dei Passaggi Fondamentali
Per agire contro i rumori molesti, segui questo schema gerarchico:
- Dialogo: Parla con il vicino/responsabile del rumore.
- Amministratore: Se il dialogo non funziona, coinvolgi l’Amministratore (solo in contesto condominiale).
- Forze dell’Ordine (112): Chiama Carabinieri o Polizia solo se il rumore disturba un numero indeterminato di persone (reato penale).
- Documentazione: Tieni un registro dettagliato di data, ora e natura del rumore.
- Perizia: Richiedi una misurazione fonometrica se il problema persiste.
- Azione Legale: Con l’assistenza di un avvocato, procedi per vie legali (civile o penale) per la cessazione definitiva del disturbo.
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