Vaccini: No vaccinazioni? No scuola d’infanzia

VEB

Se non si fanno i vaccini, la scuola d’infanzia è vietata nonostante il pagamento della multa.

Stavolta il detto nostrano “fatta la legge trovato l’inganno”, non funziona. Qualche furbo aveva pensato che poteva non far vaccinare i propri figli, pagare la multa e mandarli a scuola. Tutto molto semplice, no? All’insegna del “abbiamo scherzato”. Ma non è un gioco.

Ancora non si è ben compreso che la questione principale non è quella della salute singola dei propri figli, ma un fatto di salute pubblica, di tutela dell’incolumità collettiva, cosa che stenta a entrare nelle teste dei NoVax e non solo.

Ognuno è libero di curarsi o meno, e questo è un dato incontrovertibile garantito dalla Costituzione. Ma ognuno non è libero di mettere a rischio la salute degli altri, e anche questo è un dato incontrovertibile, garantito dalla Costituzione, dall’etica, dal buon senso, dall’appartenenza a una comunità.

Perciò, se un bimbo va a scuola e non è vaccinato, mette a rischio la salute degli altri bambini della suola. E potenzialmente anche gli altri, ovviamente.

Ma questo dato, tanto semplice quanto scontato, sembra non essere scontato per coloro che badano alla salute non di tutti, ma solo alla propria o a quella dei propri figli.

Perciò il Ministero della Salute precisa che chi non ha vaccinato i propri figli, anche se ha pagato la sanzione, non può mandare i figli all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia.

Ne parla in maniera esplicita la circolare esplicativa del Ministero, che precisa: “La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale”.

Ma le cose cambiano per la scuola dell’obbligo. Diversamente, per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell’obbligo, “la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami”.

Per quel che riguarda i minori non vaccinabili per motivi di salute inoltre, “i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, comunicheranno alla ASL, mediante modalità operative decise localmente dalla ASL, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati”. 

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