Al giorno d’oggi non è raro che un’azienda non sia particolarmente florida, complice mercati saturi ed una concorrenza a dir poco spietata.
Tanti imprenditori cercano di tirare avanti il più possibile, attingendo anche ai propri risparmi di una vita, per non abbassare definitivamente la serranda, ma purtroppo in casi estremi si va inesorabilmente incontro al fallimento.
Il fallimento è una procedura liquidativa che ha dei presupposti soggettivi ed oggettivi ben delineati, avendo come fine la disciplina del concorso fra i creditori del fallito.
Più nello specifico, lo scopo della procedura fallimentare, eventualmente tramite la vendita dei beni aziendali o personali, è liquidare i creditori e tutti coloro che, a vario titolo, vantano crediti nei confronti dell’azienda, dipendenti in primis.
Presupposti oggettivi per la dichiarazione di fallimento sono lo stato d’insolvenza, ossia l’impossibilità per l’imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni ed un’esposizione debitoria minima, non potendosi dichiarare fallimento laddove l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati non sia superiore a 30mila euro.
I presupposti soggettivi riguardano invece chi può fallire: sono soggetti alla procedura fallimentare gli imprenditori commerciali, fatti salvi gli agenti pubblici.
Il tribunale fallimentare è l’organo principale investito dell’intera procedura fallimentare: nomina, revoca e sostituisce gli altri organi della procedura, dichiara il fallimento ed è quindi competente a compiere tutte le azioni che ne derivano.