Regolamento UE per gli imballaggi: ecco le ultime novità

VEB

Il tema dell’ecologia e del riciclaggio è molto discusso e i singoli Stati e l’Unione Europea hanno deciso di disporre delle nuove leggi per salvaguardare l’ambiente.

Negli ultimi anni il Regolamento UE per gli imballaggi ha già introdotto alcune modifiche importanti per tutti gli operatori del settore. Tra le principali, al fine di ridurre l’impatto ambientale, c’è l’obbligo di utilizzare materiali riciclati per tutto l’occorrente per l’imballo, pratica che aziende come Imballaggi 2000, molto famosa per la sua attenzione all’ecosostenibilità, hanno implementato da tempo.

Nelle prossime righe andremo ad analizzare quali sono le ultime novità del Regolamento UE per gli imballaggi.

Regolamento UE per gli imballaggi
foto@UnSplash.com

Quantità minima di prodotto riciclato

La Commissione europea, attraverso il nuovo regolamento ha deciso di disporre delle leggi relative alla quantità di materia prima riciclata che dovrà essere presente nei nuovi imballaggi:

  • Per gli imballaggi “sensibili”, si intende tutti quelli che sono a contatto con gli alimenti. Se sono composti da PET come materiale principale, la commessione ha deciso che deve essere presente almeno un 30% di materiale di seconda mano.
  • Per gli imballaggi sensibili non in PET, non sono incluse le bottiglie per bevande, deve essere presente un 10% entro il 2030 e un 50% entro il 2040.
  • Per quanto riguarda le bottiglie di plastica monouso per bevande: 30% entro il 2030 e 65% nel 2040;
  • per tutti gli altri tipi di imballaggi, 35% dal 2030 e 65% a partire dal 2040.

Il termine ultimo per la Commissione per poter stabilire il calcolo e la verifica del quantitativo di materiale riciclato è il 31 dicembre 2026.

Etichettatura

L’articolo 11 è relativo all’etichettatura. La Commissione ha deciso che entro tre anni e mezzo dall’entrata in vigore del regolamento, tutti gli imballaggi dovranno disporre di un’etichetta, che dovrà descrivere tutte le informazioni relative ai materiali di fabbricazione.

Tutti gli imballaggi riutilizzabili dovranno, entro 48 mesi dall’approvazione della Commissione, dovranno disporre di un’etichetta monouso e di un qr code che li distingua da tutti gli imballaggi monouso.

Per non creare difficoltà o incomprensioni al consumatore è vietato mettere sull’imballaggio qualsiasi etichetta, dicitura, slogan o marchio che siano confondibili con l’etichettatura del materiale riciclato.

Bioplastiche compostabili

La Commissione si è mossa anche per riuscire a realizzare delle bioplastiche che siano compostabili. Il regolamento, infatti, prevedere che dopo due anni vengano vietati tutti i materiali non compostabili, per quanto riguarda cialde per caffè, bustine di tè o etichette adesive per frutta e verdura.

Con la stessa scadenza, tutti gli altri imballaggi compostabili dovranno consentire il riciclo di tutti i materiali, senza che si intralcino tra loro il processo di riciclabilità.

Questo è uno dei punti più importanti, anche perché mette in luce tematiche molto attuali e problematiche importanti, quelle relative alla contaminazione dei rifiuti urbani causata dalla presenza delle bioplastiche.

Riutilizzo e ricarica

Per incentivare il processo del riciclaggio, gli Stati membri hanno preso in considerazione delle contromisure. Verranno introdotte infatti delle leve economiche proprio per favorire il riutilizzo.

Per esempio i contenitori monouso verranno fatti pagare e il costo verrà indicato sulla loro etichetta.

Dal primo gennaio 2030, il 90% dei grandi elettrodomestici dovrà essere imballato e messo in commercio con imballaggi per il trasporto.

Sempre a partire dal primo gennaio 2030, il 20% delle bevande da asporto dovrà essere venduto in imballaggi riutilizzabili. Dal 2040 la percentuale aumenta all’80%.

Lo stesso discorso è valido anche per il cibo da asporto. Inizialmente si parla del 10%, successivamente si passerà ad un 40%. Per le bevande alcoliche, che non siano vini, sarà il 10% entro il 2030 e il 25% nel 2040. Per i vini si inizierà con il 5% e si passerà al 15% e per tutte le altre bevande non alcoliche sarà 10% e dopo 25%.

Anche gli imballaggi terziari verranno riutilizzati. Il regolamento è valido anche per gli imballaggi da trasporto che vengono utilizzati nelle e-commerce. Inizialmente sarà un 10% e, nel 2040 dovrà essere il 50%.

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