Visita fiscale, tra i casi di esonero rientra anche la depressione

VEB

Secondo il diritto del lavoro, la visita fiscale è un accertamento predisposto dal datore di lavoro, dall’INPS o dalla A.S.L. per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per malattia.

La principale normativa di riferimento è lo Statuto dei lavoratori, cui si affiancano i diversi contratti collettivi di lavoro, ed ulteriori disposizioni normative, ove presenti ed applicabili.

Tutte le regole da rispettare al riguardo sono state riepilogate dall’INPS con il messaggio n. 1399 del 29 marzo 2018.

Gli orari e le fasce di reperibilità per le visite fiscali di dipendenti pubblici e dipendenti privati non sono state modificate, nonostante la volontà di uniformare le regole previste in caso di controlli per malattia.

Resta quindi ancora la tradizionale distinzione tra dipendenti pubblici, per i quali le ore di reperibilità sono 7 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) e lavoratori del privato (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19).

Il dipendente deve essere reperibile in quelli che sono gli orari delle visite fiscali, ovvero gli intervalli di tempo durante la giornata in cui potrebbe venire a farvi visita il medico dell’INPS; rispettare questa regola è molto importante, poiché in caso di mancata reperibilità è prevista una sanzione molto severa che consiste nell’interruzione dell’indennità di malattia.

Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalità, stabilite dall’Inps nel rispetto della riservatezza idonee a garantirne la conoscibilità da parte del destinatario.

Viene confermata la possibilità, anche per il datore di lavoro pubblico, di richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza del servizio, utilizzando il canale telematico messo a disposizione dall’Inps.

Con l’introduzione delle nuove regole cade il vincolo dell’unica visita fiscale per ogni assenza per malattia: qualora ne rilevi la necessità, infatti, l’INPS può ripetere la visita fiscale più volte anche nello stesso giorno, così da accertare che il dipendente sia ancora malato.

Esistono però numerose malattie per le quali non è prevista la reperibilità: in altri termini il dipendente assente dal lavoro è escluso dalla visita fiscale.

Per applicare l’esonero è necessario che il medico dell’Istituto utilizzi il codice identificativo “E” nel caso in cui la diagnosi indichi una condizione di gravità tale che sconsigli il controllo domiciliare disposto d’ufficio. Prima di procedere all’esenzione è importante che il medico verifichi la storia pregressa del lavoratore con attenzione al numero di giorni di malattia già utilizzati.

Non spetta al paziente, ovviamente, chiedere al proprio medico di inserire il codice E nel certificato ma è quest’ultimo che valuta la gravità della situazione.

Tra le condizioni patologiche sono presenti le oncopatie metastatiche, stati terminali, situazioni post chirurgiche di interventi demolitivi.

Nell’esonero, rientrano poi le patologie gravi che richiedono terapie salvavita come tumori con terapie chemioterapiche o dialisi per il malfunzionamento dei reni, malattie professionali INAIL e infortunio già accertate dall’amministrazione e comprovate dall’istituto come malattia causa di servizio.

Non c’è obbligo di reperibilità anche per gli “stati patologici con invalidità che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67%”.

E recentemente la Cassazione ha inserito tra le patologie anche la depressione.

Nello specifico, l’esonero per malattia con diagnosi di depressione è stata discussa con la sentenza numero 6375, con cui la Corte di Cassazione ha portato una grande novità nel mondo del lavoro e della malattia: il lavoratore in malattia, secondo la sentenza, può uscire di casa anche durante le fasce di reperibilità, se così prescritto o consigliato dal medico curante. L’importante è che il dipendente possa dimostrare di non svolgere, nel periodo di malattia, altri lavori.

Un’altra sentenza della Corte di Cassazione, la numero 21621, nello specifico, tratta proprio degli stati depressivi dei lavoratori in malattia. La Cassazione nella sentenza scrive che “in casi simili, per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari, non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”.

Se il medico prescrive al paziente svago e divertimento quest’ultimo, quindi, in caso di depressione, può anche recarsi al mare poiché per superare la patologia depressiva lo stare in casa non è consigliato.

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